La nuova normativa prevede notevoli ed importanti cambiamenti:
Esami e Crediti Per accedere agli esami di maturità sarà necessaria l’ammissione dopo lo scrutinio finale, e quindi non potranno essere ammessi studenti con debiti formativi accumulati negli anni precedenti e non recuperati.
Le commissioni saranno composte per metà da membri interni e per metà esterni e ci sarà un presidente ogni due classi. (in basso troverete l’elenco delle materie scelte dal Ministro e le tre materie affidate ai tre commissari esterni)
Potranno però accedere all’esame di Stato anche gli studenti del quarto anno con la media dell’8 e che nel secondo e terzo anno di scuola superiore abbiano avuto almeno la media del 7, saltando così l’ultimo anno di corso.
Potranno essere ammessi alla maturità anche gli studenti delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, ma solo se provenienti da istituti in cui funzionino interi corsi di studio.
Niente esami di maturità fuori dal Comune di residenza senza precisa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza.
Confermate le tre prove scritte e l’orale e il voto finale espresso in centesimi cambia però la ripartizione: la commissione d’esame disporrà di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per il colloquio, mentre il credito scolastico varrà un massimo di 25 punti.
A chi avrà ottenuto almeno 70 con un credito di almeno 15 punti, la commissione potrà decidere di attribuire fino a 5 punti in più in caso di esame particolarmente brillante.
Gli studenti che conseguono il punteggio massimo di 100 senza il «bonus» di 5 punti potranno avere la lode. Inoltre ci saranno premi di natura anche economica.
Privatisti
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe ( verso i primi di maggio 2011) collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
Con il nuovo esame di Stato, dal 25 ottobre 2007 è stato ripristinato il giudizio di ammissione all’esame di Stato. Per la validità dell’anno, ai fini dell’ammissione all’esame, e no si possono fare più di 50 giorni di assenze. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
In sintesi l’esame di maturità nelL’A.S. 2008/09:
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame rimane di 60/100.
Credito scolastico:
la nuova legge sull’esame di Stato, come già accennato, ha modificato il massimale del punteggio attribuibile, portandolo da 20 a 25.
Prove scritte:
sarà sempre 45 il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
Colloquio:
il punteggio passerà da 35 a 30 e i 5 punti tolti al colloquio saranno aggiunti, distribuiti negli ultimi tre anni del percorso scolastico, al punteggio di credito scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello scrutinio finale. Un maggiore aumento di punti è stato attribuito alla fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10, con l’intento di premiare il merito e in particolare l’eccellenza dello studente nel percorso scolastico.
Commissione:
Ritornano le commissioni miste costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch’esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6, tranne che per alcuni indirizzi di studio nei quali ne vengono assegnati 4. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. Le materie affidate ai membri esterni, come anche la materia oggetto della seconda prova scritta, sono scelte dal Ministro della Pubblica istruzione.
La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell’Amministrazione, sulla base delle domande avanzate dagli interessati, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell’insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.
Tabella A Modalità di attribuzione del credito scolastico per gli alunni interni:
Media | Classe terza | Classe Quarta | Classe Quinta |
Media 6 | Punti 3-4 | Punti 3-4 | Punti 4-5 |
Media 6, 1-7 | Punti 4-5 | Punti 4-5 | Punti 5-6 |
Media 7, 1-8 | Punti 5-6 | Punti 5-6 | Punti 6-7 |
Media 8, 1-10 | Punti 6-8 | Punti 6-8 | Punti 7-9 |
NOTA – – la media si riferisce ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Limitatamente all’ultimo anno del corso di studi, e fino all’anno scolastico 2007-2008 compreso, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti da 5 a 5,9 è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1 – 3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media di M minore di 5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico.
Gli alunni dell’ultimo anno che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l’esame di Stato.
Al termine dello scrutinio finale si procede anche alla compilazione delle schede personali di ogni studente, dove vengono indicati il percorso formativo seguito, le mete raggiunte, i risultati, il credito assegnato e le relative motivazioni.
Ogni studente potrà, al termine dello scrutinio, conoscere il punteggio relativo al proprio credito scolastico, che dovrà essere inoltre reso pubblico da ogni scuola.
Tabella B -Esami idoneità -(D.M.99/09)
Media voti esami idoneità |
Credito scolastico |
6 | Punti 3 |
6, 1-7 | Punti 4-5 |
7,1-8 | Punti 5-6 |
8, 1-9 | Punti 6-7 |
9,1-10 | Punti 7-8 |
NOTA – La media si riferisce ai voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero.
BOCCIATI O “RIPARATI” !
Gli esami di riparazione, aboliti nel 1995, sono tornati in vita nell’a.s. 08/09. Ha deciso di ripristinarli l’ex Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni e non è contrario neppure il nuovo Ministro Mariastella Gelmini. Gli studenti delle scuole superiori che avessero maturato i cosiddetti debiti formativi dovranno colmare le proprie lacune entro il prossimo 31 agosto e comunque prima che inizi il nuovo anno scolastico. “Chi non recupererà il debito non potrà proseguirei” e dovrà ripetere l’anno.